L’Attestato di Prestazione Energetica ha subito nel corso della produzione legislativa diversi e contraddittori ordinamenti: il primo ad entrare in vigore è stato l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), a seguire l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e infine, dal 2013 è subentrato l’APE, l’ Attestato di Prestazione Energetica.
La disciplina attuale:
La legge vigente è il D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 che ha riscritto il precedente comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 192/2005. Il regolamento ha cambiato l’ambito oggettivo della disciplina, che adesso si applica solo agli atti di compravendita, agli atti di trasferimento a titolo oneroso e ai contratti di locazione di edifici di singole unità immobiliari soggette a registrazione.
La compravendita:
Il notaio ha il dovere di informare le parti dell’obbligo di allegazione dell’APE e della relativa sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione. Quando si vuole stipulare un atto senza allegare l’APE, il notaio non può rifiutarsi (ai sensi dell’art. 28 L.N.): il suo compito sarà quello di riportare nell’atto di aver messo al corrente le parti e l’intenzione di quest’ultime di provvedere successivamente.
La legge predispone che la sanzione pecuniaria non colpisca il notaio, ma solamente le parti contraenti in solido.
Attestato di Prestazione Energetica consegnato in ritardo:
La pena amministrativa ha la funzione punitiva di ritardo, ma non rimuove l’obbligo di presentare la copia dell’APE da cui le parti non sono esentate entro 45 giorni dall’atto notarile. In seguito, però, sarà necessario un atto notarile integrativo avendo la stessa forma di quello principale.
Le parti che stipulano un atto notarile senza consegnare al notaio l’originale dell’APE non rischiano di perdere l’immobile che acquistano, ma saranno chiamati a pagare le sanzioni pecuniarie per il ritardo ed i costi dell’atto notarile integrativo.