Dichiarazione di successione presentata in ritardo

La dichiarazione di successione è un adempimento obbligatorio di carattere fiscale necessario per comunicare all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto e determinare le imposte dovute su tale “passaggio”.

Il tempo stabilito dalla legge per presentare la dichiarazione di successione è di dodici mesi dal decesso del contribuente, ma cosa succede se non si provvede in tempo?

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Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, si può procedere a ravvedere il tardivo pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con una sanzione ridotta (“ravvedimento operoso”, articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

La sanzione è ridotta, sempreché per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento.

In particolare:

  • se il pagamento è effettuato entro 15 gg dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,1% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/10 – articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997);
  • se il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,5% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/10 – articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997);
  • se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,67% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/9 – articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del dlgs n. 472 del 1997);
  • se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,75% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/8 – articolo 13, comma 1, lettera b) del dlgs n. 472 del 1997);
  • se il pagamento è effettuato oltre 1 anno ma entro il 2° anno dalla scadenza la sanzione è pari al 4,29% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7 – articolo 13, comma 1, lettera b-bis) del dlgs n. 472 del 1997);
  • se il pagamento è effettuato oltre 2 anni dalla scadenza la sanzione è pari al 5% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/6 – articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del dlgs n. 472 del 1997).

Di regola il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento (gli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sui tributi non versati).

Non sono previste sanzioni, in quanto si va in prescrizione, se il pagamento è effettuato dopo 5 anni dalla scadenza.

4 risposte

  1. Paola Pasquali ha detto:

    se si decide per un ravvedimento operoso è possibile pagare la parte riuardante la propria quaota di eredità? cioè l’INPS pretende che sia pagata unitariamente o da ciascuno degli eredi per quanto gli compete?

    • tecnicoweb ha detto:

      Salve,
      Purtroppo per l’Agenzia delle Entrate gli eredi sono sempre solidalmente obbligati al pagamento delle imposte.

  2. mary ha detto:

    Posso aspettare di fare la successione dopo i 5 anni così da non pagare le sanzioni? Essendo che è scaduto l’anno adesso faranno i controlli e mi applicheranno le sanzioni immagino. Io ho pensato che aspetto 5 anni così non sono dovute sanzioni ma solo imposta. E’ giusto il mio ragionamento oppure no? Resto in attesa, grazie

    • tecnicoweb ha detto:

      Trascorso i 5 anni non si pagano le sanzioni in quanto in prescrizione. Non deve però ricevere controlli fino ad allora

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